Reliquie: cosa c’è scritto sugli attestati di autenticità?

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I filiconici che sono soliti frequentare i siti di aste on line – ovvero la maggior parte di noi – sanno benissimo che da qualche tempo, fra gli oggetti religiosi proposti,  se ne sono aggiunti altri: le reliquie.

Alcuni mi scrivono, invitandomi a trattare anche di queste, considerato che – molte di esse – rientrano nel complesso ambito del collezionismo filiconico. Ho iniziato a parlarne già qualche mese fa, cercando di inquadrare l’argomento soprattutto sul piano della liceità o meno della loro compravendita, alla cui lettura vi rimando (Collezionare reliquie. La Chiesa ne vieta la compravendita, ma…). Tuttavia, voglio ribadire, ancora una volta, quanto già sottolineato nel citato post dello scorso agosto: la Chiesa vieta la compravendita delle reliquie (Canone 1190). Altrettanto, giova precisare che il divieto non riguarda in assoluto tutte le reliquie (per esempio non riguarda i santini-reliquia, le bustine-reliquia, i santini di Terra Santa, etc.), né il possesso di una reliquia è, di per sé, illecito, come vedrà chi avrà la pazienza di leggere questo post fino in fondo.

Attestato di autenticità reliquia

Con il presente post (cui seguiranno altri) cercherò di approfondire quella parte che concerne più strettamente gli elementi strutturali dell’oggetto in questione, che poi interessano più da vicino i tanti collezionisti. E vista la premessa che ho appena fatto, inizierò proprio dall’attestato di autenticità.

Che cos’è l’attestato di autenticità di una reliquia?

Si tratta del documento redatto dall’autorità religiosa, munito di sigillo e firmato dalla stessa, con il quale si dichiara che la reliquia cui l’atto si riferisce è autentica. In proposito, si potrebbe aprire una parentesi lunga un libro intero sulla presunta autenticità di alcune di queste reliquie (la maggior parte?), che magari affronterò in un altro momento. Per adesso limitiamoci al tema specifico di questo articolo.

Che cosa c’è scritto sull’attestato?

Le formule possono variare, a seconda del modello, del periodo o dell’ordine di appartenenza del postulatore. Riporterò di seguito, come esempio, il testo di un attestato redatto nel 1925 (immagine sopra). Ripeto, può cambiare lo stile o la forma, ma il contenuto sostanzialmente è uguale per tutti.

BENEDICTA SIT SANCTISSIMA TRINITAS
FR. AUGUSTINUS A VIRGINE

CAUSARUM BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS
EXCALCEATORUM ORDINIS SANCTISSIMAE TRINITATIS R.C. GENERALIS POSTULATOR

Universis et singulis praesentes Litteras inspecturis fidem facimus atque testamur: Nos ad maiorem
Omnipotentis Dei gloriam Sanctorumque venerationem dono dedisse sacras particulas
(****** OMISSIS testo manoscritto che indica il nome dei santi cui si riferiscono le reliquie*****)

ex authentico loco extractas quas reverenter reposuimus in teca

crystallo munita, bene clausa et funiculo serico coloris rubri interius colligata, Nostroque impresso sigillo

obsignata, cum facultate illas apud se renitendi, aliis donandi, et in quolibet templo, oratorio seu sacello publicae

Christifidelium venerationi exponendi de consensu Ordinarii. In quorum fidem has praesentes Litteras, Nostra

manu subscriptas , Nostroque sigillo munitas remisimus.

Segue luogo, data e firma del Postulatore e del Segretario.

Leggiamo la (mia) traduzione in italiano.

Benedetta sia la Santissima Trinità – Frate Agostino Della Vergine, R.C. Postulatore Generale delle Cause di Beatificazione e di Canonizzazione  degli Scalzi dell’Ordine della Santissima Trinità.
A tutti e ai singoli che leggeranno le presenti Lettere facciamo fede e attestiamo: Noi, a maggior gloria di Dio Onnipotente e venerazione dei Santi abbiamo donato le sacre particole (segue testo con l’indicazione delle parti e dei nomi dei santi cui si dichiarano appartenenti) estratte dal luogo autentico che con reverenza abbiamo riposto in una custodia di cristallo, ben chiusa e legata con filo di seta di colore rosso intero, munita del Nostro sigillo impresso e firmata, con la facoltà di tenerle  presso di sé, di donarle ad altri, e in qualunque momento, di esporle, con il consenso dell’Ordinario, alla pubblica venerazione dei fedeli, in luogo di preghiera o in una cappella. In fede di quelli abbiamo consegnato queste presenti Lettere, scritte di Nostro pugno e munite del Nostro sigillo.

Il documento, dunque, chiarisce un punto fondamentale: le reliquie possono essere tenute anche da un privato (un devoto presumibilmente) e, cosa molto importante, possono essere – a loro volta – donate ad altri. Non possono però essere vendute e/o comunque fatte oggetto di commercio. A tal proposito, in alcuni attestati si trova aggiunto un ulteriore paragrafo del seguente tenore

Monemus autem fideles, in quorum manus hae sacrae reliquiae nunc vel in posterum venturae sunt,
nullo modo licere eas vendere, nec cum ullis rebus quae mercimonii speciem praeseferant commutare

che tradotto, sta a significare che i fedeli sono avvertiti che, qualora dovessero, nel presente o in futuro, possedere tali reliquie, in nessun modo sarà loro consentito venderle, né scambiarle con qualunque altra cosa a mo’ di commercio.

timbro a secco

L’attestato di autenticità è legato strettamente alla reliquia cui è riferito. Girando per il web si trovano molti di questi attestati, la maggior parte dei quali è venduta senza la reliquia di riferimento. In pochi casi invece sono venduti entrambi (la reliquia e il documento), a un prezzo ovviamente molto maggiore.

Come verificare che un attestato si riferisca proprio a una determinata reliquia?

Sappiamo che molti venditori, consapevolmente o meno, pur di vendere non si fanno problemi a creare dei collages arbitrari. Ma c’è un modo per verificare se la reliquia che si possiede è attestata da quel determinato documento: il timbro (vedi immagine sopra). Questo, che può essere su ceralacca o a secco, deve corrispondere al sigillo che si trova sul reliquiario. E ovviamente i santi indicati nel documento devono corrispondere a quelli indicati nel reliquiario.

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5 risposte

  1. Agostino de Santi Abati

    BENE BRAVO BIAGIO
    Sappiamo che molti venditori, consapevolmente o meno, pur di vendere non si fanno problemi a creare dei collages arbitrari.
    Quindi ATTENTI a ciò che vi propongono NON acquistate MAI se non siete certi della provenienza …..e poi basta chiedere che c’è vo!

  2. Reliquie domestiche: devozione o superstizione? - biagiogamba.it

    […] Sarebbe un errore liquidare queste particolari manifestazioni della religiosità popolare come semplici prodotti dell’ignoranza. In fondo, la differenza fra questi oggetti e molte reliquie, approvate dall’Autorità Ecclesiastica, sta solo in un pezzo di carta con firma e sigillo, il cosiddetto certificato di autenticità (per un approfondimento LEGGI QUI) […]

  3. marino

    Quello che ha scritto è molto interessante, ma in effetti come faccio a capire se una reliquia è di provenienza illecita oppure no? Anni fa ne acquistai una piccola cosiddetta “a capsula” da un antiquario tuttora su piazza. Lo feci per uso studio. Poi mi vennero dei dubbi. Consultai la banca dati del Nucleo TPC dei Carabinieri per verificare se l’oggetto fosse rubato o no, ma non compariva. Eppure il venditore mi aveva rilasciato pure la fattura, quindi la provenienza sicura sembrava certa. Lo contattai dicendogli che volevo donarla alla mia parrocchia, ma il parroco non volle accettarla, perché mancante di autentica e di notizie certe sulla sua provenienza. Quindi volevo sapere se mi poteva fornire documentazione sul precedente proprietario, affinché potessi tracciarne la storia. Il venditore non ne volle sapere, mettendo davanti la legge sulla privacy per tutelare il precedente proprietario. Inoltre disse che i Carabinieri facevano periodicamente controlli nel suo negozio e tutto era sempre risultato regolare. la cosa finì lì, ma il dubbio rimane. Cosa mi risponde? Grazie.

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