Collezionare reliquie. La Chiesa ne vieta la compravendita ma…

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S. ElenaProbabilmente il collezionismo delle reliquie è nato con S. Elena, madre dell’imperatore Costantino. A lei si deve il ritrovamento delle tre croci e in particolare della Croce di Cristo, ma anche della lancia di Longino che colpì il costato di Gesù, del titulus della croce, e molti altri strumenti della Passione.

Veri o meno che fossero questi oggetti, da allora il fenomeno delle reliquie ha seguito passo passo la storia della devozione di milioni di cristiani. Le fonti storiografiche riferiscono del ritrovamento delle reliquie più curiose: si va dal banco di scuola di Gesù al suo abbecedario; dalla vasca da bagno di Gesù Bambino al suo pannolino. Ma furono ritrovati anche i suoi denti da latte, il suo prepuzio e il latte della Madonna che l’aveva nutrito; i vari strumenti della sua Passione, senza tralasciare le stoviglie che Egli usò con i suoi discepoli nell’ultima cena. E si potrebbe continuare ad libitum.

Naturalmente il discorso riguarda anche – direi soprattutto – la vita e il corpo dei santi. Anche qui il campionario è molto vasto: dal vassoio in cui fu offerta la testa di Giovanni Battista alle pietre usate per la lapidazione di Santo Stefano, passando per le varie parti del corpo agli indumenti indossati, e altri oggetti anche solo toccati dai santi.

La Chiesa ha suddiviso le reliquie in quattro classi, a seconda della loro importanza e preziosità:

  1. carne, ossa, interiora, sangue, peli, etc., ovvero parti del corpo dei santi oppure oggetti direttamente collegati alla vita di Cristo (legno della croce, pietre della grotta di Betlemme, etc.);
  2. indumenti del santo e oggetti direttamente utilizzati dallo stesso;
  3. oggetti entrati in contatto con le reliquie di Prima classe;
  4. oggetti entrati in contatto con le reliquie di Seconda classe.

Il collezionismo di questi particolari oggetti è naturalmente molto antico: a parte le Chiese, molti erano (e sono) i privati che possedevano/acquistavano (possiedono/acquistano) le reliquie. Basta fare un giro sulle aste on line per verificare il fenomeno: si parte da qualche decina di Euro per arrivare ad alcune migliaia.

Il pezzo da collezione  è costituito dalla custodia, detta reliquiario, dalla reliquia (ex ossibus, ex pilis, ex cineribus, etc.), dal cartiglio (la scritta che indica il santo), dal sigillo (che si trova nella parte posteriore del reliquiario) e dal certificato di autenticazione firmato dall’Autorità ecclesiastica.

reliquia

È importante dire che il canone 1190 del Codice Canonico in materia di reliquie è molto chiaro e preciso: «è assolutamente illecito vendere le sacre reliquie». Al secondo paragrafo, prosegue: «Le reliquie insigni, come pure quelle onorate da grande pietà popolare, non possono essere alienate validamente in nessun modo né essere trasferite in modo definitivo senza la licenza della Sede Apostolica». E conclude: «Il disposto del §2 vale anche per le immagini che in taluna chiesa sono onorate da grande pietà popolare».

Da quanto si apprende, dunque, per la Chiesa è assolutamente vietata la compravendita di reliquie. Ne consegue che, sempre per la Chiesa, un contratto avente a oggetto una reliquia, è di per sé nullo.

Cosa potrebbe succedere allora a chi viola la norma? Il canone 1376 stabilisce che «chi profana una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con giusta pena». La giusta pena – che viene applicata dal Tribunale Ecclesiastico, dopo regolare processo, iniziato su denuncia – va dalla sospensione dai sacramenti alla più dura scomunica.

Il problema è che il Codice Canonico non ha alcuna efficacia nei rapporti fra cittadini della società laica. Per intenderci: non esiste una corrispondente norma, nella legislazione italiana, che consideri illecita la compravendita di reliquie. Ragion per cui, pur violando il canone 1190 del Codice Canonico, in pratica al venditore di reliquie non succede praticamente nulla. A meno che non si tratti di reliquie trafugate (comportamento che integra gli estremi del reato di furto o rapina) o di reliquie considerate opere d’arte.

reliquia Bosco
un santino-reliquia

Un anno fa, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, arrestò un venditore che vendeva reliquie su Ebay. Il venditore si rivelò essere un sacerdote e le reliquie il frutto di trafugamenti.

In assenza di una legislazione da parte dello Stato italiano in materia specifica di compravendita di reliquie, si potrebbe procedere per analogia, applicando l’art. 411 del codice penale, che punisce la sottrazione di cadavere o di sue parti e la dispersione di ceneri, e dunque anche la compravendita. Sennonché, nel caso delle reliquie, la norma non potrebbe essere applicata (salvo in casi evidenti come la profanazione di un corpo di un “santo” contemporaneo, seppellito da poco). Per quanto ne sappiamo, e per fare un  esempio, una reliquia indicata come ex ossibus, relativa a una determinata santa, vissuta in un non precisato anno della storia, potrebbe essere del tutto falsa.

Concludo, dicendo che secondo il mio parere, collezionare reliquie non è  di per sé un illecito, basta fare attenzione alla tipologia della reliquia e, in particolare, del reliquiario. Pertanto, prima di procedere all’acquisto sarebbe opportuno accertarsi della provenienza, lecita, dell’oggetto. Nessun problema poi sussiste con riferimento ai cosiddetti santini reliquie.

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3 risposte

  1. Gianluca

    Interessante articolo. Per quel che mi riguarda collezionare ossa umane lo trovo un po di cattivo gusto ma per quel che concerne le reliquie di santi o pseudo tali che circolano sui canali di vendita come ebay o delcampe e quelli in possesso in quasi tutte le chiese cattoliche cristiane, per il 99,9% si tratta di ossa di pollo o di malcapitati, per cui il possesso di qualcuna di esse non è scandaloso.

  2. angela rotundo

    Sono d’accordo con Gianluca,poi come si fa a sapere se tutto quello che si compra è vero o falso,si dovrebbe avere sempre un esperto a portata di mano. Comunque complimenti a Biagio

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